top of page

STATUTO 

 

DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

 “PULLTIME”

 

Costituzione e scopi

 

Art. 1

 

È costituita con sede a Merano (BZ) in via Kuperion n. 29 un’Associazione, disciplinata dagli art. 36 e segg. Cod. Civ., che assume la denominazione di Associazione Sportiva Dilettantistica “PullTime”.

L’Associazione, pur mantenendo la propria autonomia patrimoniale e organizzativa, aderirà a una Associazione o Ente di promozione Sociale iscritto al Registro Nazionale, Ente di promozione Sportiva riconosciuto dal CONI e/o Ente a finalità assistenziali riconosciuto dal Ministero degli Interni con decreto del 22.10.1975 n. 10.13014/12000, accettandone lo statuto e né adotterà la tessera nazionale e si impegnerà a conformare il proprio statuto alle norme e alle direttive del CONI e/o dell’Ente Nazionale.

 

Art 2

 

L’Associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall’art. 26 del presente statuto. L’Associazione può gestire strutture sociali e svolgere attività nei settori sportivo dilettantistico, artistico, culturale, musicale, ambientale, editoriale, ricreativo e assistenziale, senza finalità di lucro. 

 

Art. 3

 

L’Associazione Sportiva Dilettantistica “PullTime” è apolitica, non ha scopo di lucro ed è aperta a tutti coloro che intendono praticare l’attività sportiva e associativa, è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dell’elettività e gratuità delle cariche associative. In particolare in via principale i fini istituzionali dell’Associazione sono:

 

la diffusione e l’incremento dello sport in genere e in particolar modo lo sport del Biliardo su biliardi con buche e senza buche, stecca, pool, carambola, ecc.; 

 

l’organizzazione e il patrocinio di campionati – tornei – gare, esibizioni e manifestazioni nazionali ed internazionali;

 

l’istruzione dei giovani allo sport del biliardo;

 

la diffusione dello sport del biliardo come finalità ricreativa fra giovani ed anziani;

 

organizzare corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali;

 

gestire un eventuale spaccio a uso esclusivo e/o principale dei soci per la somministrazione di alimenti pronti e bevande che diventi il punto d’incontro e il luogo dove vengono ideate e organizzate le varie iniziative dell’Associazione.

 

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri soci, attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature sportive, nonché lo svolgimento di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della discipline sopra indicate. L’Associazione potrà inoltre svolgere anche attività di promozione di attività culturali in Italia e all’estero, favorendo lo sviluppo tra i Soci e tra i cittadini democratici di iniziative destinate alla loro formazione culturale e sociale, tramite l’utilizzo di tutti i mezzi di informazione possibile con attività anche di studio, ricerca, dibattito, iniziative editoriali, formazione ed aggiornamento culturale e ambientale nei settori dello sport, della tutela della salute e del benessere, dei problemi sociali, del tempo libero. 

L’ attività di somministrazione di alimenti e bevande, così come eventuali altre attività commerciali, avranno natura strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione dei fini sociali.

L’Associazione per il raggiungimento degli scopi associativi, potrà avvalersi della collaborazione di professionisti, lavoratori dipendenti e/o autonomi, potrà erogare compensi, premi, indennità e rimborsi forfettari conformemente alla legislazione vigente. 

 

Art. 4

 

Il numero dei soci è illimitato; all’Associazione possono aderire tutti i cittadini e stranieri di ambo i sessi. Il diritto di voto viene esercitato dal 18 anno di età. Tutti gli associati hanno eguali diritti. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l’effettività del rapporto associativo medesimo.

 

Art. 5

 

Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda di ammissione all’Associazione con la osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:

 

1) indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, e residenza;

2) dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

 

Possono far parte dell’Associazione in qualità di soci, sia le persone fisiche che le persone giuridiche, le quali partecipano alle attività sociali attraverso i propri legali rappresentanti, che ne facciano richiesta e che siano dotate di un’irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’Associazione, oltre che delle competenti autorità sportive.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell’Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. L’ammissione è da considerarsi perfezionata con la presentazione della relativa domanda ma è sottoposta a condizione risolutiva espressa di non accoglimento della 

 

Art.6

 

Qualora si manifestino motivi di incompatibilità del nuovo socio con le finalità statutarie e con i regolamenti del circolo, entro i trenta giorni successivi all’iscrizione del socio stesso, il Consiglio Direttivo ha la possibilità di revocare tale iscrizione.

In questo caso l’interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva il Collegio arbitrale dell’Associazione, o in mancanza di questo, l’Assemblea dei soci alla prima convocazione.  

Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell’Associazione.

 

Art.7

 

Tutti i soci hanno eguali diritti e fra questi quelli di:

frequentare i locali sociali, di servirsi degli impianti e dei servizi gestiti dall'Associazione.

prendere parte alle competizioni sportive promosse dall'Associazione.

partecipare a qualsiasi manifestazione organizzata dall'Associazione;

intervenire e discutere alle assemblee generali; presentare proposte e/o reclami per iscritto al Consiglio Direttivo;

partecipare con il proprio voto alla delibera dell'Assemblea, purché in regola con la qualifica di socio;

esercitare il diritto di voto per l’elezione del Consiglio Direttivo;

essere delegati ad assumere incarichi sociali se è rispettato il requisito di eleggibilità;

 esercitare il diritto di voto per le modifiche e l’approvazione dello Statuto Sociale.

I soci con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell’Associazione.

 

Art. 8

 

I soci sono tenuti:

al puntuale pagamento della quota associativa annuale, uguale per tutti i soci, stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo, 

al puntuale pagamento della quota aggiuntiva per il pagamento di corrispettivi specifici,

all’osservanza dello Statuto, delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia sportiva, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.

Ogni socio deve versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo di anno in anno entro il termine fissato dal Consiglio stesso.

La quota associativa non è rivalutabile, ma variabile e non è trasmissibile neanche in caso di morte, e non verrà rimborsata né al socio dimissionario, né al socio radiato.

 

Art. 9

 

Il socio cessa di far parte dell’Associazione:

 

- per dimissioni;

- per mancato rinnovo delle quote sociali e di iscrizione nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;

- per inosservanza del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

- per decisione del Consiglio Direttivo a causa di gravi inadempienze; quando, in qualunque modo, arrechi     danni morali o materiali all’Associazione o dimostri di non condividere più le finalità dell’Associazione;

- per radiazione;

- per decesso.

 

In caso di trasgressioni alle norme sportive e sociali, nonché alla disciplina tecnica, il Consiglio direttivo può infliggere al socio le seguenti sanzioni:

 

- avvertimento;

- ammonizione;

- diffida con sospensione a tempo limitato;

- radiazione.

 

Patrimonio sociale

 

Art. 10

 

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;

da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi effettuati da soci, da privati o da Enti;

da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

 

Le entrate dell’Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali sono costituite:

dalle quote sociali e dai corrispettivi specifici versati dai soci per le attività sociali;

dalle risultanze derivanti dalle attività e manifestazioni eventualmente organizzate o alle quali essa partecipa;

da ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale;

dagli introiti derivanti dalla gestione di bar o spacci interni gestiti direttamente dai soci, dalla vendita ai soci di materiale sportivo necessario per lo svolgimento della pratica sportiva, nonché da eventuali sponsorizzazioni e pubblicità o altra attività di carattere commerciale che l’Associazione pone in essere al fine di autofinanziamento e comunque correlate alle attività istituzionali. 

 

Art. 11

 

Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

 

 

Rendiconto economico e finanziario

 

Art. 12

 

Il rendiconto economico e finanziario comprende l’esercizio sociale che ha durata solare e si chiude al 31 dicembre di ogni anno e deve essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura. Il rendiconto economico e finanziario deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica – finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati, con separata indicazione dell’eventuale attività commerciale posta in essere accanto all’attività istituzionale. All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

 

Organi dell’Associazione

 

Art. 13

Sono organi dell’Associazione:

 

l’Assemblea dei soci;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente.

Assemblea

 

Art. 14

 

L'Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione. Essa è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. La partecipazione del socio all’Assemblea è strettamente personale ed ogni socio ha diritto ad un voto; è ammessa la possibilità di delega scritta di un socio ad un altro socio, il quale non può rappresentare più di due soci nell’ambito della stessa assemblea. L’Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali.

Le Assemblee dei Soci possono essere ordinarie e straordinarie. 

Le Assemblee sono convocate con almeno 15 giorni di preavviso con avviso affisso all’interno dei locali dell’Associazione, pubblicazione dell’avviso sul sito internet dell’Associazione, ove attivato e contestuale comunicazione agli associati mediante uno dei seguenti sistemi, a scelta del Consiglio Direttivo: a mezzo posta ordinaria, posta elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare sia in prima che seconda convocazione.

La seconda convocazione può aver luogo anche mezz’ora dopo la prima.

 

Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell’ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell’Assemblea e possono essere inserite nell’ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

 

Art. 15

 

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. Essa:

- approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;

- elegge il Consiglio Direttivo;

- approva il rendiconto economico - finanziario consuntivo;

- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria.

 

Art. 16

L'assemblea straordinaria è convocata:

 

- tutte le volte il Consiglio lo reputi necessario;

- allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/3 dei soci.

- allorché ne facciano richiesta i due arbitri nominati ai sensi dello statuto per provvedere all’elezione del terzo arbitro.

 

L’Assemblea dovrà essere convocata entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.

Essa delibera sullo scioglimento dell’Associazione, sulle modifiche allo statuto, su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

 

Art. 17

 

In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.

 

Art. 18

 

Per deliberare sullo scioglimento o sulla liquidazione dell’Associazione, è indispensabile la presenza di almeno il 50 %, dei soci e il voto favorevole dei 3/5 dei presenti. In seconda convocazione, e che è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti è sufficiente il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

 

Art. 19

 

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, per acclamazione o a scrutinio segreto. Alla votazione partecipano tutti i soci.

Le votazioni per le elezioni alle cariche sociali devono avvenire con votazione a scrutinio segreto.

 

Art. 20

 

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente e un Segretario  nominati dall’Assemblea stessa; le deliberazioni adottate verranno riportate su apposito libro dei verbali.

 

 

Consiglio Direttivo

 

Art. 21

 

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 consiglieri eletti fra i soci, e dura in carica 2 anni e comunque fino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati. 

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola col pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, non ricoprano la medesima carica sociale in altre società e associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata, se riconosciute dal CONI, ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati, da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre federazioni sportive nazionali, discipline associate o enti di promozione sportiva ad esso aderenti, a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori a due anni nell’ultimo quinquiennio.

I soci che intendono ricoprire una carica sociale dovranno presentare la propria candidatura almeno dieci giorni prima della data stabilita per l’Assemblea di nomina, mediante comunicazione scritta al Presidente in carica dell’Associazione.

 

Art. 22

 

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Amministrativo, e fissa le responsabilità degli altri 2 Consiglieri in ordine all'attività svolta dal circolo per il conseguimento dei propri fini sociali.

E’ riconosciuto al Consiglio il potere di cooptare altri membri fino ad un massimo di un terzo dei suoi componenti. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti l’espletamento dell'incarico o eventuali compensi per prestazioni lavorative.

 

Art. 23

 

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni 4 mesi e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza o ne facciano richiesta un terzo dei consiglieri; in assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipano la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice. In caso di parità prevale sempre il voto del Presidente. 

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato:

quando l’Assemblea sociale non approvi il rendiconto economico e finanziario consuntivo;

quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno di tre.

 

Art. 24

Il Consiglio Direttivo deve:

 

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate    dall'Assemblea dei Soci;

- curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;

- redigere il rendiconto economico - finanziario;

- compilare i progetti per l’impiego del residuo del bilancio da sottoporre all’Assemblea;

- approvare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;

- formulare il regolamento interno da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

- deliberare circa la sospensione e la radiazione dei soci;

- nominare, in caso di necessità, commissioni provvisorie con compiti e poteri particolari;

- favorire la partecipazione dei soci alle attività dell’Associazione. Nell’esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

 

Art. 25

 

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale e può aprire e gestire conti correnti o altre forme di finanziamento. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.

 

Scioglimento dell’Associazione

 

Art. 26

 

La decisione di scioglimento dell’Associazione deve essere presa dalla maggioranza di cui all’art. 18.

 

Art. 27

 

In caso di scioglimento l’Assemblea delibera con la maggioranza prevista dall’art. 18 sulla designazione del patrimonio residuo, dedotte le passività, esso sarà devoluto esclusivamente  a fini sportivi, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190, della legge 23/12/1996, n. 662.

 

 

Disposizioni finali

 

Art. 28

 

Tutte le controversie insorgenti tra l’Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dallo Statuto della federazione sportiva o ente di promozione sportiva di appartenenza.

In tutti i casi in cui, per qualunque motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni della federazione di appartenenza, questo sarà composto da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti e il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri cosi designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Bolzano.

La parte che intenderà sottoporre la questione al Collegio dovrà comunicarlo alla controparte con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell’evento originante la controversia o dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta conoscenza, indicando il nominativo del proprio arbitro.

L’arbitrato avrà sede in Merano (BZ) ed il Collegio pronuncerà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare, ad ogni effetto, come irrituale.

 

Art. 29

 

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti della federazione di appartenenza o ente di promozione sportiva a cui l’Associazione è affiliata e in subordine le norme del Codice civile e le leggi speciali in materia. 

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno adottato dal Consiglio Direttivo.

 

© 2014 by  

  • Wix Facebook page

Palabiliard Club - Merano, Via Kuperion 29 Strasse, Meran - Tel : 0473 258018

bottom of page